Se il conducente sottoposto a controllo con l’etilometro non viene avvertito del diritto di farsi assistere dall’avvocato, l’accertamento si annulla, e la nullità può essere fatta valere fino alla sentenza di primo grado. A pronunciarsi sono le Sezioni Unite della Cassazione che con sentenza n.5396/15 depositata il 5 febbraio hanno fornito un orientamento su una questione complessa.
Omettere di avvisare il conducente del diritto di farsi assistere del proprio avvocato di fiducia può comportare la nullità dell’intero procedimento sanzionatorio. Va infatti ricordato che in molti casi la guida in stato di ebbrezza non è una semplice violazione amministrativa, ma un reato. Dunque, l’avvertimento obbligatorio della facoltà del conducente di un veicolo di farsi assistere da un legalerientra nelle previsioni di cui all’art. 114 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, proprio in ragione della rilevanza penale che la guida in stato di ebbrezza può avere.
Le Sezioni Unite si sono pronunciate sul momento limite entro quanto eccepire la nullità dovuta al mancato avvertimento, precisando che può essere tempestivamente dedotta, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. In pratica, l’avvocato chiamato dal conducente del veicolo ha tempo quindi sino alla deliberazione della sentenza di primo grado per sollevare questa eccezione e smontare quella che, in tema di guida in stato di ebbrezza, processualmente è considerata come la prova regina, ossia l’esito positivo dell’alcoltest.
Infine, un ultimo chiarimento fornito è che l’avvertimento non è dovuto quando si effettua il test con il precursore, uno strumento più semplice di quello con l’etilometro, che non comporta direttamente sanzioni per guida in stato di ebbrezza.