Non bisogna chiedere al Comune alcun imprimatur per “strutture di arredo, installate su pareti esterne dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibilie, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione – dal momento che queste opere – non configurano né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali”.
Il permesso di costruire, in genere, è un atto amministrativo rilasciato dal Comune che trova la propria disciplina nell’art. 10 del d.p.r. n. 380/2001 per cui: “Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o che comportino mutamenti della destinazione d’uso nonché gli interventi che causino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.
Premesso, dunque, che alla luce dell’art. 10 del d.p.r. n. 380/01, in via generale, le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del “nulla osta”, con la sentenza del Consiglio di Stato, si apre una nuova strada per l’installazione di strutture prive di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituite da elementi leggeri.
Tuttavia è bene fare talune riflessioni: se, infatti, è noto che le opere precarie di regola non necessitano di alcun permesso di costruire è bene chiarire che se la precarietà dovesse, comunque, comportare un aumento dell’abitabilità sarà necessario, a prescindere dalla sua amovibilità, il permesso di costruire come nel caso in cui si realizzino delle pensiline e delle tettoie.
Queste ultime, infatti, non sono qualificate dalla più costante giurisprudenza amministrativa come opere provvisorie come invece lo sono i pergolati che essendo costituiti da una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore sono destinati solitamente alla produzione di ombra e non all’aumento dell’abitabilità, trattandosi di semplice intervento di arredo esterno con la funzione di riparo e protezione, rientrante quindi nell’attività di edilizia libera.
