La targa di prova permette di far circolare temporaneamente un veicolo per esigenze professionali ben definite, come verifiche tecniche, collaudi, dimostrazioni finalizzate alla vendita o trasferimenti connessi all’attività dell’impresa. Non è una targa provvisoria destinata a chiunque debba spostare occasionalmente un’automobile e non può essere utilizzata per normali viaggi privati.
La disciplina è stata aggiornata con le modifiche entrate in vigore nel 2024. Una delle precisazioni più importanti riguarda la possibilità di utilizzare l’autorizzazione anche sui veicoli già immatricolati, compresi quelli con revisione scaduta, purché lo spostamento avvenga realmente per uno degli scopi consentiti.
Per circolare regolarmente devono essere presenti l’autorizzazione valida, la relativa targa, la copertura assicurativa e una persona legittimata a utilizzare il titolo. La mancanza di uno solo di questi elementi può rendere irregolare la circolazione, anche quando il veicolo appartiene a un operatore del settore.
Nel linguaggio comune si parla di targa di prova, ma il titolo giuridico principale è l’autorizzazione alla circolazione di prova. La targa riporta il numero associato all’autorizzazione e deve essere utilizzata insieme a quest’ultima.
A differenza della normale targa di immatricolazione, non identifica stabilmente un singolo veicolo. Può essere trasferita da un mezzo all’altro, ma sempre insieme alla relativa autorizzazione e nel rispetto dei requisiti previsti.
La normativa consente la circolazione di veicoli nuovi, prototipi non ancora omologati e mezzi già immatricolati in Italia. Sono compresi anche i veicoli usati ritirati in permuta da commercianti autorizzati, purché vengano impiegati per dimostrazioni, prove o trasferimenti collegati all’attività.
La targa presenta un fondo bianco e una sequenza composta da caratteri alfanumerici all’interno della quale compare la lettera “P”. La numerazione corrisponde a quella dell’autorizzazione rilasciata.
La targa di prova non può essere richiesta da un normale privato soltanto perché deve trasferire un veicolo privo di assicurazione, immatricolazione o revisione. Il rilascio è riservato a categorie professionali individuate dalla normativa.
Possono richiederla:
costruttori di veicoli e rimorchi, insieme a rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
L’elenco è tassativo. Un’impresa può ricevere l’autorizzazione soltanto se dimostra di svolgere effettivamente una delle attività previste.
Il numero massimo di autorizzazioni dipende dagli addetti dell’impresa. La regola generale prevede un’autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori stabilmente impiegati, fino a un massimo complessivo di cento. Se gli addetti sono meno di cinque, può essere comunque rilasciata una sola autorizzazione.
L’autorizzazione è personale e non cedibile. Nelle società è intestata alla persona giuridica, mentre nelle imprese individuali fa capo all’imprenditore.
Durante la circolazione deve essere presente sul veicolo il rappresentante legale o il preposto dell’impresa titolare. In alternativa può essere presente un dipendente o un collaboratore stabile munito di delega rilasciata dal rappresentante legale.
La normativa consente anche la presenza di un dipendente delegato appartenente a una società controllata o collegata, purché esista un rapporto di collaborazione funzionale con l’impresa titolare dell’autorizzazione.
Quando la circolazione serve a una prova tecnica, possono prendere posto anche gli addetti alle operazioni. Se lo spostamento consiste in una dimostrazione per la vendita, può salire a bordo anche il potenziale acquirente. Deve comunque essere presente uno dei soggetti autorizzati e la prova deve mantenere una reale finalità commerciale.
La presenza del cliente non trasforma quindi il tragitto in un libero utilizzo privato. Percorso, durata e modalità devono rimanere coerenti con la dimostrazione del veicolo.
La targa di prova può essere utilizzata per prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni finalizzate alla vendita e trasferimenti effettuati per ragioni di vendita, riparazione o allestimento.
Un’officina può impiegarla, per esempio, per verificare su strada l’esito di una riparazione. Un commerciante può utilizzarla per mostrare un veicolo a un possibile acquirente oppure per trasferire un mezzo tra sedi, officine e luoghi collegati alla preparazione per la vendita.
È possibile circolare su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi giorno e orario, purché rimanga presente una delle finalità ammesse. Non esiste quindi un generale divieto di utilizzo serale o festivo, ma deve essere possibile giustificare concretamente lo spostamento.
Il limite di cento chilometri non riguarda tutte le targhe di prova. Si applica alle imprese che effettuano il trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio. Non deve quindi essere interpretato come una distanza massima generale per officine, costruttori e commercianti.
L’autorizzazione non può essere impiegata per raggiungere abitualmente il luogo di lavoro, accompagnare persone, effettuare commissioni private o utilizzare il veicolo durante il tempo libero.
Non è inoltre consentito lasciare la targa a una persona esterna all’impresa affinché utilizzi autonomamente il mezzo. Anche quando si tratta di un cliente realmente interessato all’acquisto, la prova deve avvenire con la presenza di un rappresentante, dipendente o collaboratore legittimato.
Sono irregolari anche gli spostamenti formalmente presentati come prove ma privi di un effettivo collegamento con verifica tecnica, vendita, riparazione, allestimento o trasferimento professionale.
L’uso per una finalità diversa da quelle previste comporta l’applicazione delle sanzioni richiamate dall’articolo 98 del Codice della strada. Oltre alle sanzioni pecuniarie, nei casi disciplinati può trovare applicazione anche la confisca del veicolo.
La targa di prova può essere applicata anche a un veicolo già immatricolato e dotato della propria carta di circolazione. La possibilità è stata espressamente confermata per superare i dubbi interpretativi sorti negli anni precedenti.
Quando viene applicata a un mezzo immatricolato, la targa di prova deve essere collocata nella parte posteriore in posizione ben visibile. Non deve oscurare, coprire o rendere illeggibile la normale targa di immatricolazione, che non può essere rimossa durante la prova.
La targa di prova non sostituisce quindi materialmente quella ordinaria. I due elementi devono restare entrambi visibili secondo le modalità stabilite.
La circolazione di prova è consentita anche quando il veicolo già immatricolato non è in regola con la revisione periodica. La deroga può operare quando la revisione è scaduta, quando il mezzo ha ricevuto l’esito “ripetere” oppure quando è in corso un provvedimento di revisione singola.
Questa possibilità non consente però di utilizzare normalmente un’automobile non revisionata. Il tragitto deve essere effettuato per prova tecnica, riparazione, dimostrazione o trasferimento ammesso. La finalità professionale rimane una condizione essenziale e inderogabile.
Prima della prova occorre comunque verificare che il veicolo possa circolare senza creare un pericolo immediato. La deroga amministrativa alla revisione non rende sicuro un mezzo con freni, sterzo, pneumatici o altri componenti gravemente inefficienti.
La targa di prova deve essere coperta da una specifica assicurazione della responsabilità civile. Il certificato assicurativo riporta i dati della targa di prova anziché quelli del singolo veicolo sul quale viene utilizzata.
La durata della copertura non può superare quella dell’autorizzazione, anche se il contratto può avere un periodo più breve. Per circolare, il conducente deve avere con sé il certificato assicurativo insieme agli altri documenti di circolazione e di guida.
Quando un veicolo già immatricolato circola legittimamente in prova, dei danni provocati dal mezzo risponde, ricorrendone i presupposti, l’assicuratore collegato all’autorizzazione di prova. Questo è uno dei motivi per cui la targa non può essere utilizzata senza controllare validità e condizioni della polizza.
La copertura deve essere valutata anche rispetto alla tipologia di veicoli utilizzati e alle modalità delle dimostrazioni. Non è prudente presumere che qualsiasi impiego sia assicurato soltanto perché il certificato non è ancora scaduto.
L’autorizzazione ha validità annuale. Può essere rinnovata entro sei mesi dalla scadenza, ma durante questo intervallo non può essere utilizzata per circolare. Il periodo concesso per il rinnovo non rappresenta infatti una proroga della validità.
Se trascorrono più di sei mesi, non è più possibile rinnovare il titolo e deve essere presentata una nuova richiesta. La normativa prevede inoltre la revoca quando vengono meno i requisiti che avevano consentito il rilascio.
Prima di ogni spostamento è opportuno verificare:
validità annuale dell’autorizzazione e corrispondenza con la targa utilizzata;
L’autorizzazione può essere utilizzata per un solo veicolo alla volta. Non è quindi possibile applicare copie della stessa targa a mezzi differenti o far circolare contemporaneamente più veicoli con il medesimo titolo.
La regola generale limita l’utilizzo al territorio italiano. La circolazione all’estero è possibile soltanto quando esiste un accordo di reciprocità con lo Stato interessato.
La circolare ministeriale richiama accordi con Austria, Germania, Repubblica di San Marino e Svizzera. Prima di programmare un trasferimento internazionale è comunque necessario verificare che l’accordo sia applicabile al tipo di veicolo, al percorso e ai documenti disponibili.
Non bisogna quindi presumere che una targa di prova italiana venga riconosciuta automaticamente in tutti gli Stati dell’Unione europea. In assenza di reciprocità possono essere necessari strumenti differenti, come immatricolazione temporanea, foglio di via o trasporto del veicolo su un altro mezzo.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa o dell’autorizzazione, il titolare deve presentare denuncia agli organi di polizia entro 48 ore. Successivamente deve chiedere una nuova autorizzazione e una nuova targa.
Non viene infatti rilasciato un semplice duplicato mantenendo lo stesso numero. La precedente autorizzazione viene cessata nel sistema e sostituita da un nuovo titolo. In caso di deterioramento devono essere restituiti i documenti e gli elementi ancora disponibili.
Continuare a utilizzare una targa danneggiata, non leggibile o associata a un’autorizzazione cessata può rendere irregolare la circolazione.
La targa di prova è uno strumento destinato a categorie professionali che devono testare, mostrare, riparare, allestire o trasferire veicoli. Può essere utilizzata su mezzi non ancora immatricolati e su veicoli già dotati di targa, anche quando la revisione è scaduta, ma soltanto per le finalità previste.
Per ogni spostamento devono essere presenti un’autorizzazione valida, la copertura assicurativa e un soggetto legittimato. La targa deve essere collocata correttamente e non può essere usata contemporaneamente su più veicoli.
Il punto decisivo non è soltanto chi possiede fisicamente la targa, ma perché il veicolo sta circolando. Se manca una reale esigenza di prova, dimostrazione, riparazione, allestimento o trasferimento professionale, l’utilizzo può essere contestato anche quando tutti i documenti risultano formalmente validi.