Il lavoratore in malattia che non risulta a casa al controllo del medico fiscale rischia il licenziamento. Tuttavia esistono dei casi in cui questa possibilità viene esclusa. La legge fa riferimento, genericamente, a casi di un’urgenza grave e indifferibile per i quali un soggetto può, durante gli orari della reperibilità per la visita fiscale, uscire di casa e recarsi dal proprio medico di base. Tuttavia è necessaria una prova certa del motivo dell’assenza, pena il licenziamento con giusta causa.
A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione che con una serie di sentenze ha anche chiarito la legittimità di indagini sul dipendente anche con il supporto di agenzie investigative: gli Ermellini hanno chiarito che i detective non sono considerati una violazione dello statuto dei lavoratori che vieta i controlli solo all’interno dell’azienda. Né si può parlare di una violazione della privacy dei dipendenti, a meno che questi non vengano spiati all’interno dei luoghi di privata dimora, nei quali i controlli sono tassativamente esclusi.
In particolare la sentenza numero 20433 dell’11 ottobre 2016 si legge che «il divieto, per il datore di lavoro, di eseguire accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non impedisce all’azienda di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad ulteriori accertamenti di circostanze di fatto volte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza».
Sono pertanto leciti gli accertamenti demandati, dal datore di lavoro, a un’agenzia investigativa e aventi a oggetto comportamenti extralavorativi.
Secondo l’orientamento ormai consolidato della Cassazione – spiegano gli esperti del portale Laleggepertutti.it – il controllo occulto da parte degli investigatori privati per conto del datore di lavoro è legittimo anche in presenza del solo sospetto o della semplice ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione, oppure prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi penalmente rilevanti.
Peraltro – precisa la Corte – il controllo vietato dallo Statuto dei lavoratori è solo quello sull’attività lavorativa e non già – come appunto quello che avviene fuori dal luogo di lavoro, quando il dipendente assume falsamente di essere malato – un comportamento illegittimo e rilevante ai fini disciplinari.
In pratica, se è vero che l’azienda non può controllare o far controllare dagli ispettori l’esecuzione della prestazione lavorativa, il controllo è invece giustificato non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto che il lavoratore stia ponendo in essere uno di tali illeciti.

Fonte: Laleggepertutti.it