Sebbene l’introduzione della misura sia stata adottata in via sperimentale è bene sapere che tale forma di liquidazione, ove richiesta, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
Requisito necessario è che il rapporto di lavoro sussista da almeno 6 mesi e bisogna tenere presente che le somme così ricevute andranno a cumularsi con il reddito imponibile ai fini della tassazione.
Naturalmente chi chiederà il trattamento di fine rapporto in via anticipata non ne avrà più diritto a conclusione del rapporto di lavoro.
In realtà le scelte possibili sono tre: oltre alla possibilità di lasciare le somme nella disponibilità del datore di lavoro e quella di chiedere di corrisponderle in busta paga ogni mese, si può anche chiedere un semplice anticipo del Tfr.
Bisogna prestare attenzione e fare bene i calcoli rispetto alla prospettiva che può essere più o meno conveniente in base al confronto tra la tassazione in vigore oggi e quella che invece sarà presumibilmente attiva al momento della liquidazione ordinaria.
COME FARE LA SCELTA GIUSTA
Nel fare la propria scelta il lavoratore dovrà tenere conto di molteplici fattori, come ad esempio l’aspetto fiscale.
Il Tfr in busta paga è infatti soggetto a tassazione progressiva Irpef, mentre il Tfr in azienda è soggetto a tassazione separata e quello confluito nel fondo pensione viene assorbito dalla intera posizione previdenziale ed è assoggettato, in sede di tassazione delle prestazioni finali, a imposta sostitutiva del 15% e ridotto dello 0,30% per ogni anno di durata superiore al 15esimo con un minimo del 9%.
QUALE MODULO PRESENTARE
Il lavoratore che vorrà usufruire del Tfr in via anticipata dovrà presentare al datore di lavoro il modulo per la Qu.I.R., acronimo che indica appunto la “Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione”.