FACEBOOK CAMBIA TUTTO: DA OGGI RISCHI IL CARCERE. LO FACCIAMO TUTTI ( ANCHE PER GIOCO) MA ADESSO E' REATO

Carcere per chi offende o scrive frasi non consone sui social. Post e commenti denigratori su Facebook possono portare alla pena detentiva: è questa la pena prevista per il reato di diffamazione che – a differenza di quello di ingiuria – non è stato depenalizzato e, anzi, se commesso su Facebook, implica un’aggravante ulteriore per via dell’uso del «mezzo di pubblicità». Lo ha spiegato il portale Laleggepertutti.it illustrando la fattispecie più grave del reato di diffamazione che è prevista per chi pubblica l’offesa sui giornali: la carta stampata ha ancora il primato dell’aggravante più pesante, quella appunto dell’uso della «stampa», cui un normale sito internet, ivi compreso Facebook, non può essere equiparato (salvo abbia requisiti di professionalità, come può essere la versione online di un quotidiano).

Anche la diffusione di un messaggio con offese e calunnie su Facebook integra un’ipotesi di diffamazione “aggravata” [2] poiché questa modalità di comunicazione, suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui, ha la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone; ciò perché attraverso tale piattaforma virtuale, gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale, allargato a un numero indeterminato di aderenti, al fine di una costante socializzazione [3]. Tuttavia proprio queste peculiari dinamiche di diffusione del messaggio screditante sono tali da far sì che l’ingiuria su Facebook sia tra quelle cui si applica l’aggravante del «mezzo di pubblicità».

Anche le offese indirette su Facebook, quelle cioè che non contengono l’esplicita indicazione del nome e cognome della vittima, ma la cui identità è facilmente distinguibile, vengono punite allo stesso modo (ad esempio: il riferimento al vincitore di un concorso additato come “raccomandato”). In tali casi, secondo la giurisprudenza, la diffamazione è comunque integrata per via del fatto che la collettività è in grado di risalire al destinatario del post diffamatorio. Tanto più, quindi, il contesto è piccolo (un paesino, un luogo di lavoro, una palestra), tanto più facile è l’individuazione della vittima, tanto più agevolmente scatta il reato.

 

Cosa rischia chi commette una diffamazione su Facebook? Lo dice chiaramente il codice penale [2]:

  • la pena base è il carcere da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a 516 euro;
  • se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto specifico, la pena della reclusione sale fino a 2 anni, oppure scatta la multa fino a 2.065 euro.

Ma come difendersi per offese e calunnie su Facebook? La prima cosa da fare è procurarsi le prove del reato. Questo passaggio è fondamentale se si tiene conto che, spesso, i post diffamatori sono pubblicati in un momento di impeto e d’ira, ma dopo una più attenta ponderazione dei fatti e delle circostanze vengono cancellati con la paura delle conseguenze legali. La cancellazione però avviene quando il più del danno è oramai compiuto, per cui è comunque possibile agire sia in via penale che in via civile per il risarcimento del danno.

Per procurarsi la prova è consigliabile far leggere il post a qualche conoscente (anche a parenti) che possa, in un futuro giudizio, confermare di aver letto il contenuto o visto l’immagine offensiva. Si tratta della prova testimoniale che, sicuramente, è uno dei veicoli più usati per dimostrare al giudice le proprie ragioni.

In ogni caso è bene stampare la pagina, fotografarla o, meglio ancora, creare una immagine digitale (cosiddetto file screenshot) da conservare e poi mostrare al giudice allegando il file originale e la stampa.

In realtà, tutte le copie realizzate da una normale stampante sono facilmente contestabili perché alterabili (basterebbe un normale programma di fotoritocco). Così, una soluzione è quella di ottenere un’autentica da parte del notaio. In altre parole, si stampa il foglio, lo si porta dal notaio il quale rilascia l’attestazione di copia conforme. Questo conferisce al semplice foglio di carta, benché riproduzione meccanica, una pubblica fede di corrispondenza all’originale presente al video, difficilmente contestabile dal responsabile.

In ogni caso, bisogna ricordare che le dichiarazioni della vittima, anche se da sole, possono essere utilizzate dal giudice come prove per emettere la sentenza di condanna. Nel processo penale, infatti, la parte offesa può testimoniare a proprio favore (non lo può fare, invece, il colpevole).

Il secondo passo è quello di presentare la querela a una normale stazione dei Carabinieri o depositarla alla procura della Repubblica. Bisogna agire entro 3 mesi dal momento in cui si è venuti a conoscenza del reato.

In entrambi i casi non è necessario un avvocato, trattandosi di dichiarazione di parte. La presenza di un legale, però, servirà ad evitare errori di procedura che spesso si commettono, come ad esempio la mancata indicazione della richiesta di avviso in caso di archiviazione dell’indagine.

Se l’offesa è stata pubblicata da un account fake bisogna presentare la querela contro persona da identificare. L’identificazione avverrà mediante le indagini della Polizia Postale.

 

 

fonte: laleggepertutti

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