Il lavoratore in malattia ha l’obbligo della reperibilità durante gli orari delle visite fiscali,ma oggi questo non basta.Ecco le nuove regole e orari di visita.
Il lavoratore in malattia, come tutti sanno, ha l’obbligo della reperibilità durante gli orari fissati dalla legge al fine di consentire la visita fiscale del medico dell’Inps.
Nel 2016, in base a quanto reso noto dall’Inps, gli orari delle visite fiscali restano invariati, sia per i lavoratori pubblici che per i dipendenti del settore privato: essendo state modificate, difatti, recentemente le fasce di reperibilità, con nuovi orari in vigore da gennaio 2015, e non essendo subentrate ulteriori regolamentazioni in materia, nulla è cambiato nel 2016.
Nel biennio 2015/2016, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti:
– dipendenti Statali e degli Enti Locali: tali lavoratori devono essere reperibili per l’intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9:00 alle 13:00, e dalle15:00 alle 18:00;
– lavoratori del settore privato: posto il vincolo di reperibilità totale come per i dipendenti pubblici, compresi festivi e week-end, le fasce orarie sono differenti, e vanno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Può capitare però che un lavoratore abbia esigenza di allontanarsi da casa per motivi urgenti ed importanti.
In questi casi il lavoratore deve dare comunicazione al proprio datore di lavoro e all’Inps che è tenuto al controllo.
Solo in caso di gravi motivi l’assenza può essere comunicata a posteriori. La sentenza della Cassazione del 19 febbraio 2016, n. 3294 ha fissato alcuni parametri per non generare disordini in materia di reperibilità.
In primo luogo, al lavoratore è consentito assentarsi da casa durante gli orari in cui dovrebbe invece essere reperibile, ma solo per motivi urgenti e indifferibili (cosiddetto “giustificato motivo”). Anche quando sussistono detti motivi urgenti e indifferibili, l’assenza dalla abitazione durante gli orari di reperibilità va prima comunicata al datore di lavoro e all’Inps. Tale preventiva comunicazione può essere evitata solo se ricorrano gravi e indifferibili ragioni. Il lavoratore deve quindi dimostrare l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l’Inps della repentina uscita di casa.
Il lavoratore – spiega la Cassazione – si considera “assente” non solo quando non è presente presso l’abitazione, ma anche quando, in qualsiasi modo, impedisca le visite fiscali di controllo. Si pensi al caso in cui il nome del malato non sia presente sul citofono; all’ipotesi in cui il citofono stesso sia rotto e nessuno risponda; al caso in cui venga addotta una patologia auditiva che ha impedito di sentire il campanello, ecc. In tutti questi casi, il lavoratore si considera comunque assente ingiustificato.

fonte: j
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