Va bene farsi trovare a casa, durate le fasce orarie di reperibilità dal medico fiscale dell’Inps, inviato dall’azienda a controllare che la malattia del dipendente sia effettiva; ma non per questo si deve rimanere chiusi in casa tutte le 24 ore.
Anche perché ci sono malattie che non richiedono un continuo ricovero a letto.
E allora ben può il lavoratore allontanarsi dal proprio domicilio una volta avvenuta la visita.
Purché, ovviamente, così facendo, egli non comprometta la propria guarigione (il dipendente, infatti, ha il dovere giuridico – sanzionabile dall’azienda – di non allungare i tempi del rientro sul posto di lavoro).
Il tema delle visite fiscali e delle nuove fasce di reperibilità del lavoratore che usufruisce dei permessi per malattia, è sempre caldo negli ambienti aziendali.
E questo perché la giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere sanzionabile, a livello disciplinare, il dipendente che non si faccia trovare dal medico dell’Inps: e ciò a prescindere dalla effettiva sussistenza della malattia. Salvo, infatti, alcune giustificazioni ritenute valide, il dipendente benché davvero malato, non può comunque allontanarsi finché non è avvenuta la visita di controllo.
Ma, ciò che spesso si ignora, è che una volta andato via il medico fiscale, il dipendente non ha più l’obbligo della reperibilità e ben si può assentare dalla propria dimora.
Il chiarimento, peraltro, proviene da una “fonte ufficiale” come la Cassazione che, con una sentenza di qualche anno fa [1], riportata peraltro dalla stampa dell’epoca e forse oggi un po’ “dimenticata”.
