La Circolare 12 settembre 2012 normativa INPS Visita fiscale ha chiarito le modalità e il diritto del datore di lavoro di attivare la procedura di visita fiscale nei confronti dei lavoratori che dichiarano uno stato di malattia, che da tale data può essere richiesta per via telematica mediante i servizi online messi a disposizione dall’Istituto. In altre parole, il datore di lavoro ha diritto a richiedere all’Inps il servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti mediante presentazione online della richiesta sin dal primo giorno di malattia se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.
Il datore di lavoro, mediante i servizi online dell’Inps, richiede e dispone, pertanto, il controllo fiscale del suo dipendente che si dichiara in malattia per un certo numero di giorni o per una sola giornata, il sistema a fine procedura rilascia al richiedente il numero di protocollo relativo alla sua richiesta, con il quale può conoscere in qualsiasi momento e in tempo reale, dallo stato di avanzamento fino all’esito finale della visita medica.
Importante: se un tempo la visita fiscale poteva essere richiesta per motivi di fattibilità solo un paio di giorni dopo la dichiarazione dello stato di malattia da parte del lavoratore, oggi, è attivabile immediatamente è quindi possibile che il lavoratore in malattia possa ricevere già nel primo giorno di assenza per malattia la visita fiscale del medico Inps.
Gli orari visite fiscali 2014 2015 che i lavoratori assenti per malattia devono obbligatoriamente rispettare per non incorrere a sanzioni e/o provvedimenti disciplinari seguono fasce orarie diverse a seconda se si tratti di lavoratori dipendenti pubblici, Pubblico Impiego, insegnanti, militari, Polizia di Stato, Carabinieri, Enti Locali, Agenzie Fiscali ecc che lavoratori privati:
Gli orari visite fiscali dipendenti pubblici 2014 2015 e per dipendenti Pubblica Amministrazione, Statali, Scuola, Insegnanti, Militari, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Asl, Enti Locali, durante i quali i dipendenti assenti per malattia hanno l’obbligo di reperibilità sono nelle seguenti fasce orarie malattia: 7 giorni su 7 inclusi sabato, domenica, festivi e prefestivi, nelle fasce orarie dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Durante tali fasce orarie, il lavoratore assente per malattia può ricevere la visita medica fiscale richiesta dal datore di lavoro o dall’Inps stessa, pertanto, il lavoratore è obbligato a farsi trovare presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato al momento della dichiarazione dell’inizio malattia.
L’obbligo di reperibilità si ricorda è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi, dall’obbligo di reperibilità sono esclusi i dipendenti la cui assenza dal lavoro sia dipesa da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, da infortuni sul lavoro, da malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Gli orari visite fiscali dipendenti privati 2014 2015 dei lavoratori assenti per malattia INPS, sono:
7 giorni su 7 con reperibilità nelle fasce dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00
Durante tali fasce orarie, il lavoratore privato assente per malattia INPS può ricevere la visita medica fiscale richiesta dal datore di lavoro o dall’Inps stessa, pertanto, il lavoratore è obbligato a farsi trovare presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato al momento della dichiarazione dell’inizio malattia.
L’obbligo di reperibilità malattia nelle fasce orarie si ricorda è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi.
I soli dipendenti pubblici, Non hanno l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali 2014 2015, se assenti per malattia per le seguenti cause:
Le visite di controllo nei confronti dei lavoratori assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, hanno l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie se previsto dai contratti collettivi.
Il mancato rispetto di tale obbligo, accertato dai medici ASL o dell’INPS, autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, ove prevista dal contratto collettivo, ma non determina la perdita dell’indennità per inabilità di temporanea assoluta INAIL da parte del lavoratore.
Sentenza Corte di Cassazione n. 15773/2002: in merito all’obbligo di reperibilità dei lavoratori assenti per infortunio, la sentenza, ha ribadito che il lavoratore è comunque sottoposto ai diversi obblighi regolati dal contratto collettivo di lavoro.
In caso di infortunio e malattia professionale con relativa denuncia all’INAIL, non è infatti competenza di tale Istituto assicuratore attivare la richiesta di visita fiscale da parte del medico legale INAIL ma è di competenza dell’INPS, attivare il servizio per eseguire la visite fiscali di controllo a domicilio, non solo sulle assenze dal lavoro per malattia, ma anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.
Questo perché in base a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o l’istituto creditore della prestazione, ha diritto ad accertare la situazione patologica del lavoratore stesso, quale potenziale fattore di una propria responsabilità. In altre parole, il datore di lavoro ha diritto di rivolgersi all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore, che denuncia un infortunio sul lavoro, per il quale sia prevista una indennità temporanea, e ciò per tutto l’arco della durata dell’infortunio e sino a guarigione clinica.
Pertanto appare evidente che l’assenza dal lavoro per malattia e quella per inabilità temporanea al lavoro, a seguito di infortunio denunciato come tale, avranno lo stesso trattamento da parte dei medici legali dell’INPS, che interverranno su semplice richiesta del datore di lavoro. E’ evidente quindi che il rispetto delle le fasce orarie di reperibilità malattia così come previste dalla contrattazione collettiva, debbano essere obbligatoriamente rispettate anche dai lavoratori assenti causa infortunio e malattia professionale.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (Art. 22 ccnl 1994/1997 integrato con ccnl integrativo 1998-2001)
1) Il dipendente che si assenta per malattia a causa di un infortunio ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto previsti dall’art. 21, commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio.
2) Se l’assenza del lavoratore è riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, per tutti i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1.
3) Per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali inabilità trova applicazione l’art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l’art. 4, comma 4 della stessa legge.
4) Trattamento economico spettante al dipendente che si assenta per malattia è pari a:
5) Le patologie gravi che richiedano terapie salvavita come l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione.
Per i dipendenti delle Asl, il datore di lavoro che intende richiedere le visite fiscali 2014 2015 dipendenti ASL deve inoltrare la richiesta presso l’Ufficio Visite Fiscali della Medicina Legale competente per distretto territoriale, fornendo i seguenti dati:
Il medico incaricato dall’Azienda ASL effettua la visita fiscale, richiesta ai sensi della normativa vigente dal datore di lavoro.
L’accertamento viene effettuato dai sanitari della Medicina Legale nelle specifiche fasce di reperibilità sopra indicate.
Casi di Esclusione dall’obbligo di reperibilità fasce malattia per Dipendenti ASL:
I dipendenti Asl assenti per malattia sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità se l’assenza dal lavoro è riconducibile ad una delle seguenti cause:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita
b) infortuni sul lavoro
c) malattie professionali e causa servizio
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
e) Sono esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato
Esito della visita di controllo del dipendente assente per malattia:
Il medico incaricato dalla Asl ad effettuare la visita fiscale presso il domicilio del dipendente assente per malattia, esamina il certificato medico rilasciato al lavoratore dal medico curante che ha verificato lo stato di malattia e l’indicazione della prognosi. Il medico fiscale a seguito del controllo di tale documentazione e la visita del paziente può prolungare la prognosi al massimo di ulteriori 48 ore, confermare la prognosi o modificarla in caso di miglioramento e mancata sussistenza di sintomi tali da impedire la ripresa dell’attività lavorativa invitando il dipendente a tornare al lavoro. Solo in caso di dubbio diagnostico e di patologie specifiche il Medico Fiscale può richiedere una visita specialistica alla quale il lavoratore deve obbligatoriamente sottoporsi.
Cosa succede se non vengono rispettate le fasce orarie di vista fiscale? Se il lavoratore non si fa trovare a casa:
Se il lavoratore assente per malattia non viene trovato a casa durante le fasce orarie di reperibilità per sottoporsi al controllo fiscale, successivamente viene tramite comunicazione ufficiale invitato a presentarsi presso l’ambulatorio della ASL osservando rigorosamente il giorno e l’orario indicato dal medico fiscale per giustificare l’assenza.
Le Visite fiscali in caso di assenze per malattia e assenze per prestazioni specialistiche, sono state modificate con il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n.111, e trova Applicazione al personale militare in servizio permanente che al Corpo dei Carabinieri.
In base agli ultimi chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 10 del 1° agosto 2011 e con il parere n. DFP 0056340 P-4.17.1.7.5 del 21 novembre 2011, la Visita Fiscale per i militari e carabinieri assenti per malattia può essere disposta fin dal primo giorno quando l’assenza stessa si verifica nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.
In tutti gli altri casi, invece la visita fiscale per i militari assenti per malattia può essere richiesta dal Comandante di Corpo in considerazione anche della condotta complessiva del militare dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita.
Quali sono gli orari da rispettare durante la malattia per i militari e Carabinieri? Reperibilità fasce Orarie Visita Fiscale 2014 2015:
Le fasce orarie che Carabinieri e Militari assenti per malattia sono obbligati a rispettare per la Visita Fiscale 2013 sono stabilite in base al Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0269222 orari visite fiscali militari carabinieri del Ministero della Difesa: dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Casi di Esclusione dall’obbligo di reperibilità fasce malattia per i Militari e Carabinieri:
I Militari e carabinieri assenti per malattia sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità se l’assenza dal lavoro è riconducibile ad una delle seguenti cause:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita
b) infortuni sul lavoro
c) malattie professionali e causa servizio
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
e) Sono esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato
Resta fermo, inoltre, l’obbligo da parte del dipendente di comunicare preventivamente all’amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, per iscritto o anche a mezzo telefono, a causa di:
In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, si applica l’articolo 5, comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di un’eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.
Per il personale scolastico, insegnanti, docenti e ATA, sono partite con il nuovo anno scolastico, le circolari riguardante l’assenza per malattia – Accertamenti visite fiscali tempestive e gli orari visite fiscali 2014 2015, in base alle disposizioni previste dalla L. 6/8/2008 n. 133 art. 71 comma 3. Dlgs. N.98 del 2011 convertito in
Legge 111 del 2011 art 16 comma 9 e 10. Nuove Disposizioni Visite Mediche Dipendenti Pubblici – legge n. 111 del 15 luglio 2011.
Tali disposizioni, hanno infatti previsto per i dipendenti pubblici che:
l’assenza per malattia deve essere immediatamente comunicata all’amministrazione e nel caso del personale scolastico, all’istituto entro la mattinata del primo giorno di assenza. Tale obbligo, vige anche in caso di prolungamento della malattia.
La comunicazione dell’assenza, deve essere registrata come fonogramma che indichi l’orario, il domicilio assunto dal dipendente per effettuare le visite fiscali e il
presunto periodo di malattia. Nel caso invece, che il dipendente si avvalga dell’informazione del collega o del fiduciario deve comunque informare tempestivamente l’ufficio che può provvedere sin dal primo giorno di dichiarazione malattia, ad inviare la visita fiscale.
Le visite fiscali, disposte dall’istituto o dall’ASL, possono essere effettuate entro specifici orari visite fiscali distinte in due fasce orarie, indipendentemente dall’acquisizione del certificato medico telematico che deve essere rilasciato esclusivamente da medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
le visite fiscali per il personale scolastico in malattia, verranno eseguiti durante gli orari visite fiscali 2014: fasce di reperibilità sono : mattino 9,00 – 13,00 / pomeriggio 15,00 – 18,00 l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Qualora il dipendente debba assentarsi dal domicilio durante gli orari visite fiscali per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a dare preventiva comunicazione all’amministrazione che in caso può richiedere la certificazione a giustificazione dell’assenza.
La certificazione a giustificazione dell’assenza, è valida solo se è rilasciata da medici convenzionati con il SSN mentre non è valida quella rilasciata da medici professionisti .
Per quanto riguarda il trattamento economico per insegnanti, docenti e personale scolastico ATA assenti per malattia, l’assenza inferiore a 10 giorni è
pagata con il trattamento base, fatta eccezione per la malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale INAIL o causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 10/2011 visite fiscali Polizia e Vigili del Fuoco ha fornito alcuni chiarimenti ti in merito alle novità introdotte dall’art. 16, commi 9 e 10, del Decreto Legge 98/2011 convertito con Legge 111/2011, riguardanti la materia dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici e nello specifico è intervenuto a sottolineare che tali novità siano estese anche al personale della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Le novità introdotte dal suddetto decreto riguardano le regole per la visita fiscale, le fasce orarie di reperibilità, gli esoneri dall’obbligo di mantenere la reperibilità.
Quali sono gli orari da rispettare durante la malattia per i poliziotti e vigili del fuoco? Reperibilità fasce Orarie Visita Fiscale 2014:
La visita fiscale dei dipendenti della Polizia di Stato e Vigili del Fuoco assenti per malattia può essere effettuata nella seguente fascia oraria: dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Vi è però l’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia dovuta a:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Sono altresì esclusi dall’obbligo di reperibilità, i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha chiarito che le nuove fasce orarie di reperibilità 9-13 e 15-18, valide e obbligatorie per tutti i dipendenti pubblici e statali non riguardano il personale della Polizia Penitenziaria ma che nei loro confronti ha “una sua indiretta rilevanza” la norma del Decreto in argomento che statuisce le deroghe all’obbligo di visita fiscale.
Quali sono gli orari da rispettare durante la malattia perla Polizia Penitenziaria? Reperibilità fasce Orarie Visita Fiscale 2014 2015:
I dipendenti della Polizia penitenziaria assenti per malattia hanno l’obbligo di reperibilità di Visita Fiscale nelle seguenti fasce orarie dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità, i poliziotti penitenziari, la cui assenza per malattia è dovuta a:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
b) infortuni sul lavoro.
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Sono altresì esclusi dall’obbligo di reperibilità, i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Gli Orari Visita Fiscale 2014 2015 previsti per i dipendenti pubblici e privati assenti per malattia Bambino, sono stabiliti dall’art. 47 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, non c’è obbligo da parte di genitori e bambini di rispettare gli orari visite fiscali, in quanto per legge è previsto che entrambi i genitori, alternativamente, abbiano il diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni.
Il Datore di Lavoro ha diritto a richiedere all’Inps la verifica e e il controllo del lavoratore assente per malattia, tali richieste effettuate presso il servizio di medicina fiscale, sono a pagamento e vengono fatturate al richiedente nel momento della richiesta fornendo la sua esatta denominazione, indirizzo e Codice Fiscale.
La richiesta deve essere obbligatoriamente inoltrata via fax entro le ore 11.30 del giorno per cui si richiede il controllo, compreso il sabato, al presidio distrettuale di residenza. Entro le 11.30 del sabato devono altresì pervenire le richieste per i controlli da attuarsi nei giorni festivi come la Domenica, Natale, Capodanno, Pasqua o Ferragosto.