Una vera e propria rivoluzione del codice della strada. Un cambio epocale come quello che ha portato la patente a punti nelle abitudini degli italiani. Così possono essere definite le nuove regole previste da un disegno di legge che prevede, tra le altre cose, la sospensione della patente fino a 6 mesi e decurtazione di 10 punti in caso di recidiva, per chi viene beccato alla guida col cellulare.
Non si tratta più di accumulare o preservare punti: con questa innovazione, chi verrà beccato alla guida con un telefono in mano, non piotrà più mettersi al volante per sei mesi.
Il provvedimento, approdato all’esame della commissione trasporti della Camera il 5 luglio scorso, contiene altre notevoli cambiamenti al Codice della Strada :
Viene – come detto – modificato l’art. 173 del codice della strada, inserendo al comma 2, lo specifico divieto di usare “smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, ovvero di usare cuffie sonore”.
Viene inoltre modificato il comma 3-bis sancendo che per la violazione del divieto si applica la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida da 2 a 6 mesi (il doppio in luogo di quella attuale), oltre al raddoppio dei punti sottratti (da 5 a 10) nel caso di recidiva nell’arco di un biennio.
All’art. 142 del codice della strada viene specificato (comma 6-bis) che i sistemi elettronici di rilevamento automatico della velocità siano collocati “ad almeno 300 metri” di distanza dal segnale che indica l’obbligo di riduzione della velocità. Inoltre, il comma 1 aumenta il limite di velocità in autostrada per i veicoli che trainano rimorchi (a 70 km/h fuori dei centri abitati e a 100 km/h sulle autostrade), al fine di allinearlo con quello previsto negli altri paesi dell’Ue.
Il testo interviene altresì in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all’Ue o allo spazio economico europeo (See), introducendo un nuovo articolo 132-bis nel codice della strada, al fine di evitare condotte fraudolente. In particolare, viene previsto che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva all’estero debbano essere in grado di documentarne “le regolari detenzione e circolazione, affinchè esse non integrino l’elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane”. In caso di violazione, sono previste multe da euro 84 a euro 335, nonché il ritiro della carta di circolazione del veicolo per 30 giorni, e, ove possibile, l’obbligo di reimmatricolazione con targa italiana.
Viene prevista, infine, una modifica all’art. 9 del codice della strada, per inserire i veicoli da competizione, tra quelli “atipici” di cui all’art. 59.
Il testo detta disposizioni anche sul fronte ciclisti, consentendo, attraverso il nuovo comma 4-bis dell’art. 158 del cds, innanzitutto “la sosta sui marciapiedi e all’interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio”, ciò naturalmente a condizione che il mezzo non crei intralcio ai pedoni o interferisca con i percorsi tattili per i disabili visivi.
Viene sancito altresì che, nelle strade o nelle zone all’interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, “può essere consentita, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli”. Tale possibilità è adeguatamente segnalata, mediante l’aggiunta, ai segnali verticali di divieto e di obbligo generico, “di un apposito pannello integrativo indicante l’eccezione per i velocipedi”.
Dal testo unificato, sia al fine di contenere le modifiche al cds in un numero limitato, sia per i profili di complessità presentati, sono state stralciate le disposizioni che prevedevano l’introduzione dell’obbligo di un “dispositivo antiabbandono” sui seggiolini dei bimbi in auto. Tali disposizioni, tese ad assicurare un trasporto sicuro dei minori, verranno trattate in ogni caso in fase di emendamenti al testo.
fonte: studiocataldi