Lo sottolinea la Cassazione che detta le regole per chi porta a spasso il “miglior amico”. Proprio perché aveva l’abitudine di uscire con la scorta d’acqua, il padrone si è visto confermare - dai supremi giudici - l’assoluzione ricevuta in appello, dopo la condanna in primo grado. Il dettaglio dell’acqua al seguito - spiega la Cassazione nella sentenza 7082 - dimostra che l’imputato si era preoccupato di minimizzare i danni. Dunque un pò d’acqua fa venir meno il dolo, elemento richiesto perché sussista il reato di imbrattamento, rinvenibile invece nell’atteggiamento del padrone incivile che se ne frega se il cane sporca.
Il caso affrontato dalla Cassazione, nasce dalla denuncia del proprietario di un antico palazzo gentilizio fiorentino - il “palagio” Rosselli-Del Turco, sorto al numero nove di Via Maggio nel 1260 - contro Massimiliano N., quarantottenne padrone di un cane che aveva alzato la zampa su cotanto bene architettonico, protetto dalle Belle arti.
«È un dato di comune esperienza che il condurre un cane sulla pubblica via - scrive il verdetto - apre la concreta possibilità che l’animale possa imbrattare con l’urina o con le feci beni di proprietà pubblica o privata». «È però anche un dato di comune esperienza che, per quanto l’animale possa essere stato ben educato - prosegue la Cassazione - il momento in cui lo stesso decide di espletare i propri bisogni è talvolta difficilmente prevedibile trattandosi di un istinto non altrimenti orientabile e, comunque, non altrimenti sopprimibile mediante il compimento di azioni verso l’animale che si porrebbero al confine del maltrattamento nei confronti dello stesso».
«Ancora, è un dato di comune esperienza - aggiunge la sentenza - che i cani non esplicano i propri bisogni in luoghi chiusi di privata dimora, con la conseguenza che i possessori dei predetti animali che risiedono in agglomerati urbani si vedono necessitati a condurli sulla pubblica via: non sempre le Autorità locali sono in grado di predisporre luoghi appositi ove detti animali possano espletare i loro bisogni e comunque non può essere escluso che gli animali decidano (con tempi e modalità che non è possibile inibire) di espletare tali bisogni altrove o prima del raggiungimento dei luoghi a ciò deputati».
Che cosa può fare allora il padrone? «L’unica limitata sfera di azione che compete a chi è chiamato a condurre sulla pubblica via detti animali - concludono gli ermellini - è quella di agire al fine di ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi, quali i muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione ivi parcheggiati». Ecco a che cosa serve la bottiglietta d’acqua che, fortunatamente, aveva con sé Massimiliano N. che si era subito dato da fare per ripulire la parete dei Rosselli-Del Turco. Il loro ricorso contro l’assoluzione del concittadino - in questa vicenda sono tutti fiorentini doc - è stato rigettato e dovranno pagargli mille euro di spese legali.