Una croce sul simbolo del Movimento 5 Stelle con tanto di preferenze, poi lo scatto col cellulare e la pubblicazione su Facebook. Una sorta di autodenuncia, verrebbe da dire, quella di un elettore pentastellato che da Lisbona ha già votato per le elezioni europee (è possibile per gli italiani all’estero regolarmente iscritti all’AIRE, o residenti in paese dell’UE, o temporaneamente in un altro paese dell’Unione se hanno fatto domanda entro il 6 marzo 2014). Tale Giancarlo – come si legge nella foto pubblicata sul blog Nonleggerlo, che ha comunque provveduto ad oscurare il cognome dell’elettore, come si come quello dei commentatori – ha ignorato qualsiasi avvertimento sul tema.
Fotografare la scheda elettorale e introdurre apparecchi in grado di effettuare immagini e riprese in cabina è un crimine punibile con la detenzione da tre a sei mesi, in aggiunta a una multa da mille euro. Non è certo un caso se prima di entrare in cabina al seggio, ci viene chiesto se si possiede uno smartphone e lo stesso viene fatto depositare. Non è una misura restrittiva: l’obiettivo è appunto quello di impedire che venga fotografato il voto dell’elettore ed evitare che il gesto venga utilizzato come strumento per il voto di scambio.
Di seguito, il testo del Decreto Legge, convertito in legge dalla Legge 30 maggio 2008, n. 96:
Testo del decreto-legge Decreto-legge 1° aprile 2008 , n. 49 “Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008 Art. 1. 1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie e’ vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. 2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e’ al momento in possesso. 3. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro. 4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e’ punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 euro.
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