VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO, NIENTE CARCERE. LA CONSULTA: '''MISURE ALTERNATIVE'''
Niente carcere per il reato di violenza sessuale di gruppo. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale qualora il caso concreto consenta di applicare misure alternative.
LA CONSULTA: "SÌ ALLE MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE" "No alla custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale di gruppo - dice la Consulta -, qualora il caso concreto consenta di applicare misure alternative". La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, terzo periodo, del codice di procedura penale.
La norma dichiarata illegittima e quindi 'bocciata' dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.232 depositata oggi, relatore il giudice Giorgio Lattanzi, prevede che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per il delitto di violenza sessuale di gruppo si applica unicamente la custodia cautelare in carcere. Ora la Consulta ha stabilito che, se in relazione al caso concreto, emerga che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, il giudice può applicarle.
Nella sentenza, peraltro, la Corte conferma la gravità del reato, da considerare tra quelli più «odiosi e riprovevoli». Ma la «più intensa lesione del bene della libertà sessuale», «non offre un fondamento giustificativo costituzionalmente valido al regime cautelare speciale previsto dalla norma censurata», scrive la Corte.
Alla base del pronunciamento una questione di legittimità sollevata dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno. Richiamando anche precedenti decisioni la Consulta ricorda in sentenza come «la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del 'minore sacrificio necessario': la compressione della libertà personale deve essere, pertanto, contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto.
Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della 'pluralità graduata', predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale, e, dall'altra, a prefigurare criteri per scelte 'individualizzanti' del trattamento cautelare, parametrate sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete».
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