Lavoratori in malattia, dipendenti del comparto pubblico e privato: cambiano orari e giorni di reperibilità.
Nelle scorse settimane, l’Inps ha diramato la nuova guida per le visite fiscali nei confronti dei lavoratori assenti per malattia. Molte le novità sia nell’ambito del pubblico impiego che del comparto privato. Cerchiamo di sintetizzarle velocemente.
1 | PUBBLICO IMPIEGO
Vi rientrano: dipendenti statali, insegnanti, dipendenti della p.a. in senso ampio, degli enti locali, dipendenti presso i vigili del fuoco, polizia di stato, Asl, militari)
Viene previsto l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, ivi compresi i giorni non lavorativi, festivi, prefestivi e weekend.
La visita fiscale potrà avvenire dalle ore 9 di mattina alle 13, per poi riprendere dalle 3 del pomeriggio fino alle 6. Pertanto, nell’arco di tali fasce orarie, i pubblici dipendenti dovranno necessariamente farsi trovare, dal medico fiscale, presso la residenza indicata nella documentazione medica di malattia e ivi attendere l’eventuale visita fiscale inviata dal datore di lavoro o dall’Inps.
Non c’è alcun obbligo reperibilità per coloro che si assentano per una delle seguenti ragioni:
– malattie di entità rilevante per le quali sono necessarie cure salvavita (per esempio: trasfusioni di sangue, cure chemioterapiche, ecc.);
– infortuni di lavoro;
– patologie documentate e identificate le cause di servizio;
– quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata;
– gestazione a rischio.
Comunque, più in generale, l’assenza del lavoratore ad una visita di controllo domiciliare, per non comportare la perdita del trattamento economico di malattia, deve avere a fondamento un caso di forza maggiore o una situazione che abbia reso indifferibile altrove la presenza personale del lavoratore in un orario compreso nelle fasce di reperibilità.
Sono esenti anche i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
2 | COMPARTO PRIVATO
Anche i dipendenti del settore privato hanno un obbligo di reperibilità per 7 giorni alla settimana su 7. Invece, in questo caso, le fasce orarie sono differenti: dalle 10 alle 12 di mattina e dalle 5 alle 7 di sera.
Qualora, al momento della visita fiscale, il lavoratore non venga trovato all’interno della residenza segnalata sprovvisto di motivazione, perde il diritto al 100% retribuzione per i primi dieci giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%.
Il dipendente avrà inoltre 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la detrazione dallo stipendio.
LICENZIAMENTO
Il dipendente che venga più volte trovato assente alla visita fiscale non solo perde il diritto alla retribuzione, ma può anche essere licenziato. E ciò anche se era andato dal medico curante. È questo l’orientamento della Cassazione che, sul punto, si è pronunciata proprio oggi [1]. Infatti l’assenza alla visita di controllo è sufficiente a integrare giusta causa di licenziamento. Da considerare anche che, nel caso di specie deciso dalla Suprema Corte, tale comportamento si inseriva in una serie, più volte contestata al dipendente recidivo, di altre sei condotte sanzionate disciplinarmente nel biennio”.
LO STIPENDIO
Nel corso del periodo di assenza per malattia, la retribuzione scende in modo progressivo:
– dall’inizio della malattia e fino al nono mese (incluso) la retribuzione sarà del 100%;
– dal 10° mese fino ad un anno di assenza la retribuzione sarà del 90%; dal 13° al 18° mese, la retribuzione sarà pari al 50%.
Fonte: www.laleggepertutti.it