VISITE FISCALI, MALATTIA E LAVORO: ECCO COSA CAMBIA NEL 2017



Il 2017 si prospetta denso di novità per quello che concerne le visite fiscali e la malattia sul lavoro. I controlli infatti scatteranno dal primo giorno di assenza. Tra le novità introdotte per il 2017, i controlli che scattano il primo giorno di assenza anche per i lavoratori privati e il medico fiscale inviato d'ufficio. Per evitare sanzioni severe, ricorda il portale 'laleggepertutti.it', la prima cosa da fare quando ci si ammala è avvertire il datore di lavoro. Il tempo per farlo è regolato in base al contratto collettivo di lavoro applicato dall'azienda per la quale si lavora.
 
Quanto tempo hai per avvertirlo? Questo dipende dal contratto collettivo di lavoro applicato dalla tua azienda.

“Normalmente si deve avvertire:
prima dell’inizio del turno di lavoro, per le aziende che applicano i seguenti contratti collettivi: Telecomunicazioni, Terziario e Commercio, Turismo, Gomma/Plastica, Carta, Tessile/Abbigliamento/Confezioni, Grafica /Editoria, Alimentare;
entro 2 ore dall’inizio del turno lavorativo, per le aziende che applicano il Ccnl Autotrasporto;
entro 4 ore dall’inizio del turno lavorativo, per le aziende che applicano i seguenti Ccnl: Autotrasporto (relativamente al personale viaggiante e soggetto a turni continui avvicendati), Legno/Arredamento, Chimica, Calzature;
entro il 1° giorno di assenza, per le aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica.
Non sei obbligato ad avvertire, però, nei casi di giustificato e comprovato impedimento. Se non giustifichi l’inadempimento, il datore di lavoro può sanzionarti anche se invii il certificato medico nei termini [1].
 
 
Malattia: certificato medico

Per ottenere il certificato medico, devi recarti tempestivamente dal tuo medico curante, entro 48 ore (2 giorni) dal verificarsi della patologia. Il medico trasmetterà il certificato di malattia, con la diagnosi, la prognosi e l’indirizzo in cui sei reperibile, in via telematica all’Inps e ti rilascerà una ricevuta col numero di protocollo. Se il contratto collettivo o gli accordi con il tuo datore di lavoro lo prevedono, devi inviare il numero di protocollo al datore di lavoro.Se il tuo medico curante non c’è, puoi recarti da un altro medico convenzionato col servizio sanitario nazionale (Ssn) o dalla guardia medica. Se sei ricoverato, è l’ospedale a dover inviare il certificato medico. Nel caso in cui la trasmissione telematica sia impossibile, è necessario inviare con raccomandata il certificato, entro lo stesso termine di 2 giorni previsto per l’invio telematico.
 
 
Visita fiscale

Avvertito il datore di lavoro e trasmesso il certificato medico, devi renderti reperibile per la visita fiscale. Si tratta di un controllo da parte di un medico fiscale dell’Inps, volto a verificare il tuo stato di malattia.
Le fasce di reperibilità a cui devi attenerti sono:
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, se sei un dipendente del settore privato;
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, se sei dipendente pubblico.
 
 
Esonero visita fiscale

In determinati casi non sei obbligato ad essere reperibile nelle fasce orarie per la visita fiscale. Le ipotesi di esonero, in particolare, sono:
ricovero presso una struttura sanitaria (chi è ricoverato in ospedale non può assolutamente ricevere la visita fiscale, né in loco, né, ovviamente, presso la propria abitazione);
esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita (l’ipotesi riguarda, ad esempio, chi ha gravi patologie cardiache, pazienti con patologie oncologiche, dializzati…);
infortunio sul lavoro e malattia professionale;
malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente (sono i casi, in pratica, in cui il malato possiede una percentuale d’invalidità o un handicap, anche non grave).
Il tuo medico curante, poi, può disporre che tu sia esonerato dalla visita fiscale per particolari motivazioni (ad esempio, nel caso di depressione o cefalea, perché la permanenza in un luogo chiuso ostacola la guarigione), contrassegnando il certificato medico col codice E.

 
Assenza giustificata alla visita fiscale

Al di fuori delle ipotesi di esonero dal controllo medico fiscale, in alcuni casi puoi essere comunque giustificato, anche se risulti assente agli accertamenti domiciliari.
I casi di assenza giustificata alla visita fiscale sono:
effettuazione di una visita medica o sottoposizione a un accertamento sanitario durante le fasce di reperibilità;
sottoposizione a cure mediche durante le fasce di reperibilità (in queste ipotesi, devi avvertire in anticipo l’amministrazione o il datore di lavoro ed esibire, successivamente, un’attestazione in merito);
assenza per cause di forza maggiore, o per evitare gravi conseguenze per sé o per i propri familiari;
visita al di fuori delle fasce di reperibilità.



Visita fiscale: giustificazioni non valide

A volte possono manifestarsi delle sfortunate coincidenze, come un malfunzionamento del campanello, che ti fanno risultare assente alla visita anche se sei rimasto tutto il giorno in casa: la giurisprudenza, però, ritiene la maggior parte di queste situazioni insufficienti a giustificare l’assenza al controllo medico.
Vediamo un elenco delle principali scuse non valide:
malfunzionamento del campanello o del citofono;
non aver sentito suonare o bussare;
mancanza del cognome del lavoratore nel citofono;
variazione di domicilio non comunicata;
non potersi alzare dal letto;
essere usciti per commissioni urgenti.
Anche se tali scusanti sono serie, prevale, purtroppo, il principio per cui il dipendente sia tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili per accogliere il medico nelle fasce di reperibilità.
 
 
Visita fiscale: sanzioni

Hai 15 giorni di tempo per giustificare la tua assenza alla visita fiscale: in caso di assenza ingiustificata al controllo domiciliare, sarai sanzionato con la perdita del 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia, a meno che tu non sia convocato prima a una seconda visita, che solitamente avviene nell’ambulatorio Asl. In questo caso, se effettivamente il medico verifica il tuo stato di malattia, puoi recuperare la retribuzione dal giorno del secondo controllo.

In caso di assenza alla seconda convocazione (visita ambulatoriale), invece, perdi il 50% della retribuzione dei giorni restanti; alla terza assenza, perdi tutto”.


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fonte: inews24.it
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